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“Caso Gianoncelli”. Paradossale l'inchiesta durata tre anni 
Un fascicolo di indagini piuttosto interessante
Franz Kafka
Franz Kafka 
15 Febbraio 2007
 

Archiviato il procedimento penale n. 1377/03 RGNR mod. 21, aperto a carico di Giorgio Gianoncelli e Vanna Mottarelli

 

 

Il Gip Pietro Della Pona, con decreto del 31 ottobre 2006, ha disposto, su richiesta del Pm Stefano La Torre, l’archiviazione del procedimento penale aperto nei confronti di Giorgio Gianoncelli e Vanna Mottarelli.

 

SVELATO L’ARCANO

Nel mese di febbraio 2004, come i lettori ricorderanno, a Giorgio Gianoncelli e a me era stata notificata richiesta della prima proroga del termine semestrale delle indagini preliminari relative a un procedimento aperto nei nostri confronti per il reato di cui all’art. 232 c. 3 n. 1 della legge n. 267/1942 (sottrazione, ricettazione, distrazione di beni fallimentari!!!) per fatti risalenti al 1° luglio 2003. La notizia, pur cogliendoci di sorpresa, ci lasciò del tutto indifferenti. Eravamo certi si trattasse di un equivoco che sarebbe stato chiarito in meno che non si dica. Ci abbiamo pure scherzato sopra («Restano sotto indagine i due noti “pericolosi ricettatori di beni fallimentari”», ‘l Gazetin, ottobre 2004) allorché ricevemmo la notifica della seconda richiesta di di prosecuzione delle indagini. Ci siamo però opposti, chiedendo di poter conferire con il Pm. Non è che ci facesse male la pancia sapere di essere indagati (senza peraltro che ci fosse stato nominato un difensore d’ufficio o consentita la nomina di un di un difensore di fiducia) ma ritenevamo nostro diritto, dopo ben 15 mesi di indagini, conoscere (quantomeno!) di quale fatto criminoso fossimo accusati.

Ci siamo purtroppo dovuti tenere la curiosità fino a pochi giorni fa quando, finalmente, avendo il Gip archiviato il procedimento per infondatezza della notizia, abbiamo preso visione del fascicolo delle indagini (qualche cosa come 1.092 pagine).

Tutto è partito da una relazione/denuncia con la quale Marco Cottica, curatore dei fallimenti Gianoncelli, ipotizzava a nostro carico quel reato in quanto tra Lina Moretti (usufruttuaria al 50% di unità immobiliari di proprietà dei figli falliti) da me rappresentata in veste di procuratore generale (procura rilasciata quasi due anni prima!) e la 4 G. Gestioni Immobiliari Srl, rappresentata dall’amministratore Giorgio Gianoncelli era stato stipulato contratto per la locazione delle unità immobiliari assegnate all’usufruttuaria (vivente e non fallita!!!) con sorteggio avvenuto l'11/11/2002 (data indicata erroneamente nella relazione del curatore come 22/10/2002) disposto con sentenza n. 382/02 del 04/07/2002 del Tribunale di Sondrio (fogli 216/222).

«L’art. 232, 3 comma n. 1 della legge fallimentare» commenta il curatore «prevede la seguente ipotesi di reato: “È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque: 1) dopo la dichiarazione di fallimento fuori dei casi di bancarotta o di favoreggiamento, sottrae, distrae, ricetta ovvero in pubbliche o private dichiarazioni dissimula beni del fallito (il grassetto, come anche in seguito, è dell’autore). Quanto premesso a parere del sottoscritto sarebbe opportuno verificare se la signora Vanna Mottarelli e il signor Giorgio Gianoncelli ed altri eventuali, in concorso tra di loro, con la loro condotta siano incorsi nel reato previsto dalla citata legge, causando l’indisponibilità di determinati beni per gli organi legittimati ad apprenderli, con relativa offesa della garanzia creditoria; infatti, le diverse condotte tipiche del distrarre sottrarre, ricettare, dissimulare esprimono tutte il concetto sopra esposto della causazione della indisponibilità di determinati beni… L’elemento che potrebbe giustificare l’esistenza del reato è dato dal contenuto del contratto di locazione (fatti principali: durata, canone e modalità di pagamento)».

Ma la notizia criminis andava ben oltre: «A tale circostanza segue il tentativo di trasferire l’usufrutto per successione (si suppone che il curatore facesse riferimento alla seconda scheda testamentaria olografa di Lina Moretti) secondo teorie che non trovano il benché minimo fondamento giuridico e che il sottoscritto ipotizza (!!!) sia frutto di una manovra suggerita dalla signora Mottarelli per sottrarre i beni ai creditori».

In calce alla relazione del curatore il giudice delegato Fabrizio Fanfarillo ha scritto di pugno: «…ritenuta la sussistenza della notizia criminis segnalata dal curatore… Dispone trasmettersi al Procuratore della Repubblica in sede copia autentica della predetta istanza».

Che dire di fronte a tali autorevoli supposizioni? Nulla. Salvo precisare che per distrarre sottrarre, ricettare, dissimulare beni fallimentari è necessario che il soggetto proprietario dei beni sia fallito. E Lina Moretti fallita non era!!!

 

RELAZIONE DEGLI INQUIRENTI

La vicenda è talmente complessa che per spiegarla dovrei monopolizzare diversi numeri del Gazetin. Mi limiterò a chiedere spazio nel prossimo numero per opportune riflessioni in ordine alla relazione 2 dicembre 2004 (di seguito riportata nei passaggi più significativi) dell’Ufficiale di P.G. responsabile Guardia di Finanza, M.C. Elvis Spagnolatti, delegato alle indagini.

«Per introdurre i fatti si opera una breve ricostruzione storica anche attraverso l’utilizzo di schemi riassuntivi capaci di far cogliere “a colpo d’occhio” i passaggi caratterizzanti (Segue grafico, nda) “Sentenza 22.10.2002 Causa civile nr. 382/02 – Individua i beni sui quali Moretti Lina poteva concentrare l’usufrutto al 100% – Individua i beni immobili sui quali il fallimento poteva vantare la piena proprietà”».

Il “colpo d’occhio” parte da un presupposto errato che, gioco forza, conduce a una imprecisa ricostruzione dei fatti. La causa cui fa riferimento il M.C. Spagnolatti ha il n. 27/00, mentre il n. 382/02 è quello della sentenza 04/07/02, depositata in data 06/07/2002 pronunciata dal giudice istruttore dott. Lotti. Il 22/10/2002 è semplicemente la data in cui avrebbe dovuto avvenire l’estrazione a sorte dei lotti (F. 222: «FISSA udienza per l’estrazione a sorte dei lotti predisposti dal CTU, Geom. Pio Mazza»). La causa 27/00 venne successivamente assegnata alla dott. Licitra, la quale differì il sorteggio all’11/11/2002 (Fogli 232 e 233).

«In data 24.10.2002 due giorni dopo che il Tribunale di Sondrio si esprimeva con la sentenza sopra richiamata veniva predisposto fra MORETTI LINA, rappresentata dal Procuratore Generale e la società 4 G GESTIONI IMMOBILIARI S.R.L., un contratto di locazione a uso commerciale».

La data 24/10/2002 è un refuso di stampa facilmente verificabile da un’attenta lettura del contratto di locazione (f. 582: «Oggi 11 Novembre 2002…» e F. 584: «5. In data odierna, mediante estrazione a sorte sono state assegnate alla signora Moretti Lina le unità immobiliari di cui al primo gruppo di beni sopra descritti»).

«Altro aspetto da non sottovalutare consiste nel fatto che la Società 4 G Gestione Immobiliari SRL ha ricevuto in affitto per un periodo di 10 anni ma soprattutto a un canone di locazione decisamente basso di soli € 10.329,00».

Il canone di € 10.329,00 da versare in unica soluzione in via anticipata, è stato stabilito da Lina Moretti, sovrana in tale decisione, con disposizioni (aventi data certa) dalla stessa impartite al Procuratore Generale (fogli da 572 a 575). L’usufruttuaria, amareggiata infatti dalla sentenza n. 382/02 del 04/07/2002, con la quale le era stato negato l’indennizzo per mancata locazione (qualche cosa come L. 3.000.000 al mese per il suo 50% a decorrere dal 03/12/1997, data del fallimento) non potendo contare su altre risorse e avendo il terrore di finire abbandonata in una casa di riposo, aveva disposto la locazione dei locali che sarebbero stati assegnati con sorteggio al predetto canone agevolato, a condizione che i nipoti (soci tutti della 4 G. Srl) si impegnassero a prestarle assistenza presso la propria abitazione finché fosse stata in vita.

«Viene anche detto che il locatore (Moretti Lina) “dichiara di aver introitato in unica soluzione mediante imputazione della caparra già versata a cura della 4 G SRL sul c/c del locatore con valuta 27.08.2002”. In pratica il versamento anticipato avviene addirittura, sotto forma di caparra corrisposta ben due mesi prima che il Tribunale di Sondrio abbia statuito circa l’imputazione dell’usufrutto in capo alla signora MORETTI; di per sé la forma contrattuale è ineccepibile».

La caparra è stata versata il 27/08/2002 (f. 581) in conformità del compromesso di contratto di locazione 7 agosto 2002 (ff. 577/580) redatto a seguito delle disposizioni 10 luglio 2002 impartite da Lina Moretti (ff. 572/575) dopo che il Tribunale di Sondrio aveva depositato (6 luglio 2002) la sentenza n. 382/02. Il sorteggio non condizionava il versamento della caparra in quanto la 4 G. Srl aveva accettato di assumere la conduzione dei locali, qualunque fosse stato il lotto assegnato.

«Senonché a tali aspetti pratici si affiancano anche le modalità a cui si è pervenuti all’ottenimento della situazione di fatto; analizzando la testimonianza del notaio GianDomenico Schiantarelli si evince che il “Deus ex machina” di tutta la vicenda è la signora Vanna Mottarelli. Dapprima questa si prodiga e contatta il notaio Schiantarelli per ricevere in suo favore una procura generale da parte della signora MORETTI LINA: “In effetti venni contattato per la redazione di detta procura da parte della signora Vanna Mottarelli che mi accennò al fatto che la signora Moretti Lina era intenzionata a rilasciargli una procura”».

In veste di procuratore generale non ho mai agito, né potevo agire, in mio favore (come afferma il M.C. Spagnolatti) ma sempre e solo nell’interesse di Lina Moretti. Né, peraltro, mi sono «prodigata per ricevere la procura generale», decisione questa presa in piena autonomia da Lina Moretti, in data 20/02/2001 (quasi due anni prima della stipula del contratto di locazione). Feci uso della procura generale per la prima volta nel mese di febbraio 2001 per presenziare all’udienza di audizione testi della causa 280/98 (fogli da 950 a 971) promossa da Lina Moretti per ottenere la restituzione di considerevoli somme depositate su un libretto al portatore cointestato con il marito Diletto Gianoncelli, dato in amministrazione e custodia alla figlia Bianca Gianoncelli e al genero Francesco Fiori nel 1976. Il fallimento, costituitosi con due interventi volontari (uno per Bruno Gianoncelli e uno per Franco Gianoncelli e Peppino Gianoncelli) ha beneficiato dalla promozione di tale causa conclusasi con sentenza che statuiva che il 50% delle somme reclamate da Lina Moretti (rimaste nascoste per ben 17 anni) appartenevano all’asse ereditario di Diletto Gianoncelli, padre dei falliti deceduto nel 1981.

Ho agito in veste di procuratore generale, senza che il fallimento sollevasse obiezione di sorta, anche nella causa di divisione degli immobili concessi in locazione, partecipando sia alle riunioni del CTU Pio Mazza che alle udienze, ivi compresa quella dell’11/11/2002, presente il curatore Marco Cottica, in cui è avvenuto l’estrazione a sorte dei lotti (fogli 232 e 233).

È proprio il caso di chiedersi se costituisce condotta criminosa telefonare al notaio per accennare che una persona intende rilasciare una procura generale. Se sì, confesso di essere recidiva in quanto contatto sovente il notaio per «accennare» che clienti del mio studio intendono rilasciarmi procure generali o speciali, stipulare atti di cessione o acquisto di quote, di costituzione o messa in liquidazione di Società, di cessioni di azienda e chi più ne ha ne metta.

Spagnolatti, sempre a sostegno della tesi del Deus ex Machina, sottolinea che i testimoni presenti alla stesura della procura generale erano persone a me vicine e aggiunge che il testimone Ivan Corvi, fidandosi di me, non si è preoccupato di conoscere il contenuto dell’atto. Il compito dei testimoni (la cui presenza peraltro non era necessaria essendo la procura stata redatta dal notaio e firmata in sua presenza) non è quello di conoscere e/o entrare in merito al contenuto dell’atto ma semplicemente quello di riferire all’occorrenza se l’atto sia stato realmente firmato dall’interessato. Per buona pace dell’inquirente chiarisco, in ogni caso, che io stessa ho appreso il contenuto dell’atto solamente quando il notaio lo ha letto a Lina Moretti (due volte, come affermato al f. 62 dal testimone Ivan Corvi).

Il fatto, non menzionato dall’inquirente nella sua relazione, che la procura generale (tralasciando che con essa vengono per legge delegati tutti i poteri) fosse stata predisposta dal notaio Schiantarelli (f. 55: «Riconosco l’atto avente repertorio nr. 73278 e raccolta 23380 che ho stilato direttamente, come si evince dallo stesso, in Sondrio, Via Toti n. 24 ove mi sono recato sulla richiesta della parte interessata…») costituisce di per sé garanzia di precisione, trasparenza e legalità.

 

IL REATO ESISTE MA GLI INDAGATI NON ERANO CONSAPEVOLI

«Poi sempre la stessa Vanna Mottarelli è colei che in qualità di procuratrice generale ha redatto l’atto scrittura privata di concessione in locazione…

«Di contro materialmente il signor Gianoncelli Giorgio oltre a far parte della Società che riceve in locazione gli immobili su cui insisteva l’usufrutto in favore della signora Moretti Lina è colui che materialmente si preoccupa di far pubblicare i testamenti di quest’ultima, come ci viene detto dal Notaio Schiantarelli».

La prima scheda testamentaria olografa con la quale Lina Moretti nominava propri eredi universali i nipoti Giorgio, Marinella, Diletto e Patrizia Gianoncelli è stata depositata nel lontano 1998 presso il notaio Schiantarelli (ben prima quindi che venisse promossa la causa 27/00 di cui alla sentenza n. 382/02). Il notaio ha, tra l’altro, riferito agli inquirenti che la signora Lina Moretti aveva manifestato l’intenzione di lasciare l’usufrutto ai nipoti.

La seconda scheda testamentaria olografa con la quale, a integrazione della prima, la signora Lina Moretti ha costituito legato di usufrutto a favore di coloro che aveva già nominato suoi eredi universali è datata 10 luglio 2002. Chiunque (Giorgio Gianoncelli non fa certo eccezione!!!) è in possesso di un testamento olografo deve, per legge (art. 620 C.C.) presentarlo a un notaio per la pubblicazione appena ha notizia della morte del testatore.

Dopo una lunga dissertazione di carattere civilistico il M.C. Spagnolatti, così conclude: «Senonché questo ufficio non si occupa e non è tenuto a occuparsi di materia civile, ben conscio del valore delle sopra riportate argomentazioni esplica che la funzione del richiamo sopra formulata mira unicamente a porre in evidenza il nesso di tali argomentazioni civilistiche con il contestato seguente reato: Art. 232 L.F. ... (segue citazione letterale). Sebbene i fatti esposti nella loro sequenzialità portino a ritenere la sussistenza di eventuali indizi di illiceità è evidente che non si riesce a stabilire il grado di coscienza e volontà richiesto per la sussistenza del reato rubricato poiché a fondamento della locazione (oggettivamente negativa e dannosa per il fallimento) viene posta la convinzione di compiere un atto giuridicamente consentito.

«Per questo motivo, salvo contrario avviso, valuti la S.V. la possibilità di chiedere l’archiviazione del presente procedimento penale».

Il Pm Stefano Latorre, con richiesta 26 ottobre 2006, proponeva al Gip l’archiviazione, così motivando: «Ritenuto che gli elementi acquisti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio come si evince dalla informativa a ff. 51 e ss. gli indagati avrebbero agito con la convinzione di esercitare un loro diritto secondo legge (facendo leva anche su una pronuncia della Cassazione) e pertanto pur ravvisandosi gli elementi materiali del reato suindicato difetta la prova della coscienza e volontà del fatto)».

 

ANZI NO: GLI INDAGATI ERANO CONSAPEVOLI

Il M.C. Spagnolatti, cambiando il proprio precedente orientamento, con relazione in data 28/02/2005, facendo riferimento alla sentenza n. 45/05 con la quale il G.I. Licitra ha dichiarato la nullità del contratto di locazione a seguito di causa promossa dal curatore del fallimento nei confronti della 4 G. Gestione Immobiliari Srl, afferma: «Nella pregressa informativa questo Ufficio concluse che sulla base dei dati esposti si poteva addivenire a ritenere la sussistenza di eventuali illiceità è evidente ma che non si era in grado di stabilire il grado di coscienza e volontà richiesto per la sussistenza. Questa sentenza attesta invece che l’intenzione dei convenuti, fra i quali gli indagati (Vanna Mottarelli era indagata ma non convenuta, nda), era unicamente quella di frodare i proprietari con una locazione oggettivamente negativa e dannosa al fallimento».

La sentenza n. 45/05 del Tribunale di Sondrio è stata appellata dalla 4 G. Srl con contestuale proposizione di ricorso per la sospensione immediata dell’esecuzione. Giorgio Gianoncelli, presente all’udienza di discussione in Corte d’Appello di Milano del ricorso ha riferito che le cose sono andate più o meno così.

Il Giudice relatore, letta la parte della sentenza n. 45/05 in cui il G.I. Licitra del Tribunale di Sondrio affermava: «l’insieme di tali circostanze porta a concludere che l’intento delle parti era quello di frodare i creditori», ha chiesto agli avvocati dell’appellante 4 G. Srl e degli appellati fallimenti Gianoncelli:

Ma questa signora Moretti Lina era fallita?

Norisposero i difensori.

Ah!!! fu il laconico commento del Giudice relatore.

È un vero peccato che al fascicolo di 1092 fogli non sia stato acquisito il provvedimento 14/06/2005, depositato il 12/07/2005, R.G. 1330/05 con il quale la Corte d’Appello di Milano, in accoglimento di ricorso d’urgenza proposto dalla Società 4 G. Srl, ha sospeso l’esecuzione della sentenza n. 45/05, depositata in data 27/01/05, motivando «che, per quanto concerne il fumus, va infatti considerata, in questa sede di cognizione necessariamente sommaria delle ragioni controverse, la serietà dei motivi di impugnazione dedotti dall’appellante con riguardo al contratto di locazione in contestazione che, per quanto concerne il pregiudizio che all’appellante deriverebbe dall’immediata esecuzione della sentenza (il quale ai sensi della norma su indicata deve essere superiore a quello normale dell’esecuzione), trattandosi di condanna al rilascio del compendio immobiliare dove e con il quale l’appellante esercita la propria attività economica, nel rilascio immediato dell’immobile deve ravvisarsi un pregiudizio assai grave, superiore, cioè a quello che normalmente deriva all’esecutato dall’immediata esecuzione del rilascio».

 

Vanna Mottarelli

(da 'l Gazetin, gennaio 2007)


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