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Enea Sansi. Censura Internet. L'abnorme caso di Sondrio 
È come sequestrare un giornale nelle edicole. Con un “provvedimento di urgenza” (dopo dieci anni dalla pubblicazione!!)
20 Marzo 2010
   

Con ordinanza del 12, depositata in cancelleria il 17/03/2010, il Giudice Dr Pietro Paci del Tribunale di Sondrio, accogliendo il ricorso d'urgenza proposto dal Dr Marco Cottica, ha ordinato la rimozione dal sito internet di LABOS Editrice di alcuni articoli, pubblicati sul periodico mensile 'l Gazetin tra il settembre 2000 e l'aprile 2001 e archiviati on line nella documentazione del Caso fallimento GIANONCELLI.

La notizia è di quelle parecchio preoccupanti per la libertà d'espressione e di stampa nel nostro paese, che va ad aggiungersi – nel marasma più assoluto della giustizia che si misura (o tenta di farlo) con l'editoria web e con le pretese dei diversi “intoccabili” – a quelle ad esempio già documentate dall'Aduc (Associazione per i diritti degli utenti e dei consumatori) e già riferite anche su queste pagine.

Senza pretendere di trattarne gli aspetti giuridici, ché saranno legali e magistrati ad approfondirli nelle sedi a ciò deputate (o almeno, stando alle regole, così dovrebbe essere...), intendo subito riferire alcuni elementi per cercare di far comprendere la portata di questa vicenda e in particolare di alcuni suoi risvolti, davvero grotteschi.


Intanto l'urgenza. Gli articoli risalgono a quasi dieci anni fa. Sono infatti usciti in edizione cartacea tra la fine del 2000 e l'inizio del 2001 e, più o meno nello stesso periodo, inseriti nel citato archivio web. Il ricorrente, che è appunto il curatore del fallimento Gianoncelli, ne era perfettamente consapevole tant'è che, di questa “divulgazione anche in Internet”, ha dato evidenza e documentazione, lagnandosene, nella causa civile del 2001 – ormai giunta al terzo grado con esiti, fin qui, alternati (assoluzione nel primo, condanna nel secondo, si è ora in attesa del giudizio della Cassazione) – dallo stesso promossa contro di noi. Nemmeno la Corte d'Appello di Milano, che pure ha “accertato” il carattere diffamatorio degli articoli, ha disposto alcunché a proposito dell'archiviazione degli stessi sul web. E nemmeno aveva disposto la pubblicazione sul giornale o altrove, come talvolta è d'uso, del dispositivo della sentenza; l'abbiamo fatto di nostra iniziativa, pubblicandola in testo integrale sul periodico, e sul web in Tellusfolio. In questo modo il lettore interessato aveva (come ancora tuttora, per intanto) a disposizione tutta la documentazione, potendo agevolmente fare le sue deduzioni.

L'urgenza... sorge dunque a distanza di quasi dieci anni dai fatti e di un anno e mezzo (quasi due) dalla condanna in appello, che come abbiamo visto nulla ha statuito, peraltro, in proposito.

Ma il giudice argomenta, facendo pedissequamente propria la tesi del ricorrente, che «la condotta illecita» (così viene definito il fatto di tenere un archivio elettronico di quanto pubblicato) «ha una autonoma valenza rispetto a quella che è stata oggetto di giudizio da parte della Corte d'Appello».

Allora, cerchiamo di capire: per accertare il carattere diffamatorio degli articoli basta e avanza il giudizio d'appello (quindi stessa valenza edizione cartacea - edizione web); per accertare l'urgenza ai fini di pretesa e provvedimento cautelari – invece – la “valenza” muta e gli stessi articoli divengono due fatti diversi e distinti?

Si consideri, per chi non avesse dimestichezza di queste cose, che il ricorso d'urgenza cautelare è prodromico a un nuovo “giudizio contenzioso” (sì, un nuovo processo!): ora, quante volte (senza considerare: e per quanto tempo?) si può venir processati per il medesimo fatto?


Una seconda annotazione riguarda direttamente il giudice. Inizialmente a istruire il ricorso in questione viene chiamato un diverso magistrato il quale, facendo presente di essere il medesimo che ha deciso in primo grado la causa intentata dal Cottica e che, «nonostante il diverso avviso della Corte d'Appello di Milano, questo giudice mantiene inalterata la propria valutazione già espressa con sentenza», chiede e ottiene l'autorizzazione ad astenersi dal giudicare nella procedura cautelare. Il Dr Pietro Paci, nominato in sostituzione, s'è ben guardato dal riferire che nella causa civile, proprio a lui inizialmente assegnata, aveva chiesto e ottenuto l'astensione in quanto cordiale amico del Cottica. Così infatti aveva testualmente motivato: «Da molti anni il sottoscritto, che inizialmente ha avuto occasione di conoscere ed incontrare il dottore commercialista Marco Cottica per motivi aventi esclusiva attinenza all’attività professionale del medesimo (...), ha instaurato e consolidato con il detto professionista un cordiale rapporto di amicizia. Tale rapporto, per comune passione sportiva, ha reso consuetudinaria una frequentazione presso il “Tennis Club” di Sondrio, con cadenza settimanale, fra il sottoscritto, il dott. Cottica ed altri amici. Ritengo doveroso, nello spirito della norma che regola l’istituto dell’astensione, rendere evidente tale situazione... etc. etc. (f/to Pietro Paci, 24-10-2001)».

Può essere, è vero, che – essendo trascorso tanto di quel tempo, come si diceva – la passione sportiva sia scemata o abbiano litigato e ora si odino cordialmente. Si consideri in ogni caso, e lo si può agevolmente verificare nei testi ancora disponibili on line, che il giudice Paci ha avuto ruoli determinanti nel fallimento Gianoncelli, vicenda cui si riferiscono sia gli articoli in questione sia altri successivi fino ai giorni nostri, e che inoltre riveste l'incarico di Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Sondrio.

Allora: il primo giudice, pregiudizialmente a noi favorevole, non va bene e il secondo, a noi pregiudizialmente ostile, sì? Un giudice terzo proprio non esisteva nel Tribunale?


Un ultimo accenno lo voglio fare al merito. Voi sapete quanto sia considerato grave e importante (anche perché riguardante un diritto costituzionalmente tutelato) qualsiasi provvedimento limitativo della libertà di espressione. Ebbene, nel provvedimento adottato – anche qui riportando paro paro l'analisi del ricorrente – si fa una sommaria equiparazione alla stampa, qualificando “prodotto editoriale” (distinto dal prodotto cartaceo) anche l'archivio elettronico del giornale. Così è esattamente come se il giudice, consapevolmente, provvedesse al sequestro di un giornale nelle edicole (o un libro nelle librerie)! E, per giunta, a distanza di circa dieci anni dalla pubblicazione...

A proposito dei provvedimenti d'urgenza (art. 700 c.p.c.) -condizioni per la concessione in genere-, riporto una recente massima giurisprudenziale, che abbiamo prodotto anche all'audizione delle parti:

«Per l'assenza dei presupposti che giustificano il sequestro della stampa, va rigettato il ricorso proposto da chi, lamentando la lesione del diritto alla riservatezza e dell'onore, chiedeva che fosse ordinata in via d'urgenza la rimozione di articoli e filmati dai siti web di alcune testate telematiche». (Tribunale di Padova, 1° ottobre 2009: Lazzaro contro Soc. Gruppo ed. L'Espresso)


Ora, certo, proporremo il reclamo al collegio e, insomma, ci difenderemo (e soprattutto cercheremo di difendere il diritto alla libertà d'espressione) con le unghie e con i denti. Convinti come siamo che ci si trovi di fronte alla solita sopraffazione da parte del potente intoccabile di turno.

...Ma, intanto, c'è ancora qualcuno disposto a sostenere che il nostro sia uno Stato di Diritto?


Enea Sansi


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