In relazione all’ipotizzato luogo di culto islamico in Via Tremogge il Comitato Cittadini Consumatori Valtellina (CCCVa) serenamente precisa:
«Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge» e «…hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano». Così l’art. 8 della Costituzione italiana.
- fermo quindi il diritto di professare in Italia la propria religione per chiunque, e quindi anche per gli islamici (nonostante una razzista negazione della reciprocità, incompatibile con la Carta dell’ONU opportunisticamente silenziosa in proposito),
- fermo quindi il diritto di avere propri luoghi di culto,
- fermo anche il dovere che il culto non diventi occasione, come in qualche caso successo, di strumentalizzazione settaria,
- l’apertura, ovunque, di un nuovo luogo di culto è soggetta, come per qualsiasi altra attività “italiana”, al rispetto della normativa vigente.
La normativa urbanistica vorrebbe i nuovi luoghi di culto nelle zone per attrezzature comuni, ovvero attrezzature collettive. La normativa per le sale pubbliche prevede apposita disciplina per quelle di capienza superiore ai 100 posti
Non è dato di conoscere se gli acquirenti degli spazi in Via Tremogge abbiano preliminarmente interpellato il Comune. C’è comunque da supporre che prima di effettuare un oneroso acquisto abbiano certamente valutato la normativa che si ritiene di sintetizzare in questo modo:
Per quanto riguarda Sondrio e l’insediamento ipotizzato in Via Tremogge si pone il problema, esclusivamente giuridico e non politico, se il subentro ad attività in precedenza esistente configura o meno cambio di destinazione d’uso. La risposta sembrerebbe positiva in quanto il DM 02/04/1968, n. 1444 all’art. 3 distingue «aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici poste e telegrafi, protezione civile, ecc.) ed altre» da «aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade». Luogo di culto alla lettera b), palestra (l’attività preesistente) alla lettera c); con diversi indici urbanistici: rispettivamente 2 e 9 mq/abitante.
Nella ipotesi che l’esame porti a sancire, come da noi convintamene ipotizzato, la differenza delle destinazioni d’uso appare opinabile la possibilità del cambio di destinazione d’uso.
Questa è certamente possibile con attività compatibile nelle zone a carattere residenziale, come ad esempio il commercio, ma non per attività per le quali sono previste specifiche destinazioni (industriali ecc., ed anche attrezzature collettive come è un luogo di culto).
In questo caso, a nostro avviso, se il Comune volesse favorire l’insediamento in Via Tremogge dunque dovrebbe procedere ad una variante urbanistica di competenza del Consiglio comunale, i cui poteri oggi sono del Commissario prefettizio.
Il presente contributo, riconosciuto il diritto agli islamici di avere un luogo di culto – come vorremmo però avere anche noi cattolici in tanti Stati ove la detenzione di una Bibbia è peggio di quella della droga – mira a esaminare serenamente il problema nei suoi contorni tecnici, siano o meno condivise le valutazioni di cui sopra, evitando così che si inneschino polemiche, al di là naturalmente delle valutazioni dei residenti per i flussi, il parcheggio e simili cose sulle quali non si entra.
per il CCCVa, Alberto Frizziero