Il disegno di legge sulle intercettazioni non ha le carte in regola per essere discusso e votato dal Parlamento, poiché contrasta con i dettami della Corte europea dei diritti dell'uomo e dall'uso che il legislatore nazionale deve fare di questi dettami, così come indicato dalla nostra Corte Costituzionale.
Per questo ho presentato, coi senatori Emma Bonino e Marco Perduca, una questione pregiudiziale di costituzionalità sull'art.1 del ddl 1611 in relazione all'art. 117 della Costituzione. Pregiudiziale che se fosse accolta comporterebbe il rinvio del ddl in commissione per rimediare a questo impedimento.
La Corte europea dei diritti dell'uomo (art. 10 Convenzione del 1950, recepita nella legge 848/1955) riconosce ai cronisti vasti ampi poteri di valutazione delle notizie corredate da fotografie, equiparandole e classificandole come notizie dal moderno diritto dell’informazione. Le notizie possono riguardare pure la divulgazione del nome dell'imputato prima dell'udienza e dei capi d'imputazione relativi a un processo penale ancora pendente.
La Corte Costituzionale è intervenuta in passato specificando che nel caso in cui si profili un contrasto tra una norma interna e una norma della Convenzione europea, il giudice nazionale comune deve procedere ad una interpretazione della prima conforme a quella convenzionale.
Donatella Poretti
Qui il testo della pregiudiziale