Diario di bordo
Sondrio. Presunti abusi edilizi: disponibilità all'incontro, replica alla nota del Comune
20 Agosto 2009
 

Il comunicato del Comune di Sondrio (n. 43 del 6 agosto 2009, qui in formato pdf, ndr) merita una replica in quanto con esso, oltre ad essere stato stravolto il senso del nostro precedente comunicato, sono state diffuse notizie incomplete e non veritiere.

Nel ringraziare la disponibilità dell’Assessore all’urbanistica a incontrarci fra qualche giorno, teniamo a precisare che, nel caso Ronchi, l’avvenuta invasione del suolo è fatto innegabile essendo stata accertata con perizia disposta dal P.M. in occasione di denuncia penale per falsità del progetto.

L’archiviazione in sede penale, avvenuta solo per mancanza del dolo, certifica che i manufatti per cui è stata rilasciata concessione in sanatoria sono stati realizzati sul terreno altrui (per circa l’85 %), verità ribadita anche con sentenza depositata il 6 febbraio 2009 del Giudice di Pace di Sondrio «…circostanza accertata è che effettivamente una porzione di proprietà della defunta D.M.L. è stata occupata».

Il Comune di Sondrio, senza effettuare sopralluogo, ha concesso, mentre era in corso causa penale di accertamento, una sanatoria benché diffidato e poi ha difeso l’abuso, costituendosi al TAR e davanti al Consiglio di Stato.

La notizia che il TAR abbia dato ragione al Comune di Sondrio è infondata e totalmente fuorviante: la sospensiva non è stata accolta semplicemente perché, come afferma il Consiglio di Stato: «dalla mera revoca del permesso in sanatoria non deriva all’appellante un danno grave e irreparabile».

Il risultato (tralasciando i costi degli operatori pubblici) è che agli oneri inerenti la perizia giudiziaria che ha accertato i fatti debbono essere assommati quelli (6.200 €) sostenuti dal Comune di Sondrio per resistere alle richieste di sospensiva (sia chiaro non si è ancora nel merito della causa): per difendere quale pubblico interesse? La libertà di costruire sul terreno altrui?

La vicenda è grottesca se pensiamo che, in pendenza di ricorso al TAR, i manufatti oggetto di sanatoria sono stati parzialmente demoliti da chi li ha edificati, senza nulla comunicare alla proprietaria del terreno.

Osserviamo che, se è vero che il soggetto privato contro ricorrente paga in prima persona le spese per la propria costituzione in giudizio, è altrettanto vero che restano in capo al solo Comune le spese sostenute quando il contro interessato non si costituisce (TAR nel caso Maioni, Consiglio di Stato per caso Ronchi).

Se il Comune avesse effettuato il doveroso sopralluogo o se, quantomeno, avesse lasciato che a dirimere la controversia fossero stati i soli interessati, avrebbe risparmiato denaro della collettività, il cui importo, gioco forza, è destinato a lievitare quando verrà affrontata la controversia nel merito.

È auspicabile che ciò non accada. Ribadiamo pertanto la nostra richiesta: il Comune, in presenza di dubbi ed equivoci provvedimenti emanati da propri funzionari, dovrà astenersi dalla difesa automatica e burocratica di presunti abusi.

 

Vanna Mottarelli e Giuliano Ghilotti


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