Testamento biologico/Eutanasia. Presentato disegno di legge
Gustav Klimt,
Gustav Klimt, 'Morte e Vita', 1916 
26 Novembre 2008
 

A fronte di sentenze e casi singoli materia di giudici, il legislatore ha il compito di intervenire, distinguendo le dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari dai casi di eutanasia, estendendo il consenso informato e la libertà di cura sancita dalla Costituzione anche a chi non è in condizioni di esplicitare il consenso. Due concetti scambiati e sovrapposti che hanno creato confusione, in particolare tra chi crede nell'indisponibilità della vita umana e ritiene che la libertà di scelta debba essere vincolata, sì da renderla nei fatti impraticabile.

Così come sancito dall'articolo 32 della Costituzione, le dichiarazioni anticipate di volontà di trattamento non possono che esserne una conseguenza. È perciò necessario disciplinare l'eutanasia per evitare la clandestinità e il non-rispetto delle volontà della persona, oppure che quest'ultima debba recarsi in Paesi dove ciò è consentito o suicidarsi.

Perciò, in accordo con le associazioni Aduc (Associazione per i diritti degli utenti e consumatori) e Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, con il senatore Marco Perduca ho presentato un disegno di legge sulle due questioni, separandole e distinguendole in due titoli:

Titolo I - Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari,

Titolo II - Norme sulla tutela della dignità della vita e disciplina dell'eutanasia.

 

Donatella Poretti

 

 

Qui il testo completo della relazione e dell'articolato


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