Notizie e commenti
Scuole materne vietate per i figli degli immigrati non regolari. Violate le norme? 
Interrogazione ai ministri Fioroni e Ferrero sul caso di Milano
23 Dicembre 2007
 

Il Comune di Milano ha stabilito che alle scuole materne non potranno iscriversi i figli degli immigrati non ancora regolarizzati. Al di là del giudizio umano che si possa dare alla questione, xenofoba, razzista o di difesa del proprio patrimonio, politicamente e giuridicamente il nostro Paese non può accettare provvedimenti del genere: le leggi sono chiare, così come gli impegni che abbiamo preso a livello internazionale per l'affermazione e la difesa dei diritti dei minori, dovendoli favorire per l'accesso ai servizi educativi.

Lo stabilisce il testo unico in materia di immigrazione (art. 28 comma 3 D.Lgs. 296/1998), lì dove impone che in tutti i procedimenti amministrativi riguardanti i minori, il superiore interesse del fanciullo sia preso in considerazione con caratteri di priorità anche per le scelte amministrative, politiche gestionali locali e nazionali. Lo stesso art. 38 riconosce ai minori stranieri il diritto all'istruzione alla educazione interculturale, stabilendo che «ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica». Non solo, ma anche l'art. 45 del Dpr 394 del 1999 riconosce ai minori stranieri presenti sul territorio italiano il diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità di posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Tutte norme che si rifanno alla convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 eseguita in Italia con legge 176 del 1991, nella quale gli Stati si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo sviluppo, per prepararlo pienamente ad avere una sua vita individuale nella società, in uno spirito di pace, dignità, tolleranza, libertà, uguaglianza e solidarietà e riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione quale strumento per raggiungere queste finalità.

Inoltre appare evidente che impedire a questi minori l'accesso ai servizi essenziali educativi, negando loro scolarizzazione, socializzazione, istruzione ed educazione significa costringerli ad ereditare le “colpe dei padri” e ad essere puniti per esse.

Infine, nonostante la palese illegittimità della circolare del Sindaco di Milano, plausibilmente nessuno degli interessati promuoverà un'azione giudiziaria innanzi al Tar per sentirne dichiarare l'illegittimità, poiché ciò significherebbe al contempo autodenunciare la propria presenza in Italia.

Per questo motivo ho rivolto una interrogazione ai ministri Giuseppe Fioroni (Pubblica istruzione) e Paolo Ferrero (Solidarietà sociale), per sapere se intendano intervenire e con quali modalità.

 

Donatella Poretti

parlamentare radicale della Rosa nel pugno,

segretaria della Commissione Affari sociali
e componente della commissione bicamerale per l'Infanzia

 

 

Qui il testo dell'interrogazione


TELLUSfolio - Supplemento telematico quotidiano di Tellus
Dir. responsabile Enea Sansi - Reg. Trib. Sondrio n. 208 del 21/12/1989 - R.O.C. N. 7205 I. 5510 - ISSN 1124-1276