Diario di bordo
Enea Sansi. Referendari e referendum
04 Ottobre 2016
 

Grazie a Radio Radicale, domenica ho potuto sentire l'intervento che Benedetto Della Vedova ha tenuto alla giornata conclusiva del Congresso dell'As­so­cia­zio­ne Luca Coscioni. Tra le altre cose che ha detto, sulla le­ga­liz­za­zio­ne della cannabis e le relative iniziative in corso – quella parlamentare e quella popolare – e sull'Europa, ha voluto soffermarsi sull'appuntamento elettorale del 4 dicembre inerente la riforma costituzionale licenziata, a stretta maggioranza, dal Parlamento.

Per motivare la ragione del Sì tra i radicali, referendari per antonomasia, ha richiamato l'attenzione sulla rivisitazione dell'art. 75 Costituzione che consentirebbe di rilanciare l'istituto del referendum, attraverso l'abbassamento del quorum (alla «maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati») nel caso in cui la richiesta di indizione venisse «avanzata da ottocentomila elettori».1

In realtà, però, così non è. Vediamo.

Raccogliere cinquecentomila sottoscrizioni autenticate non è impresa di poco conto (ne sanno qualcosa tutti quanti ci hanno provato dagli anni '70 in poi); impresa che diventa pressoché impossibile quando venga negata ai cittadini la possibilità di conoscere l'esistenza della proposta. Un'iperbole pensare di raccoglierne ottocentomila. Di fatto il trattamento differenziato incentiva la possibilità che, da strumento per minoranze organizzate che non ne hanno altri per intervenire nel processo legislativo, l'istituto divenga (ancor più di quanto già non lo sia divenuto con l'attuale assetto) appannaggio esclusivo di grandi partiti o centrali sindacali, che già dispongono di tutti gli altri strumenti rappresentativi e concertativi. Si veda, da ultimo, la raccolta firme proprio per l'odierno referendum costituzionale da parte dei Comitati per il Sì (in sostanza il PD) e di quelli per il No, con successo soltanto per i primi (che appena però hanno raggiunto l'attuale soglia di cinquecentomila) o quella della confederazione sindacale CGIL (che ha superato il milione di sottoscrizioni su un pacchetto di proposte abrogative in materia di lavoro).

D'altro canto l'abbassamento del quorum, anziché la sua eliminazione, oltre che risultare arbitrario, artificioso e discutibile,2 non assicura in alcun modo contro il suo mancato raggiungimento e quindi continuerà a lusingare quanti intenderanno 'boicottare' il risultato sommandosi al (sempre lievitante) astensionismo 'fisiologico'. Cosa che invece sicuramente non avverrà, ad esempio, nel prossimo referendum 'costituzionale' che, proprio e soltanto perché non prevede un quorum, lo vedrà (come in effetti sempre è stato) superato.

 

Per concludere, caro Benedetto, da referendario a referendario, il punto può effettivamente risultare dirimente per decidere il voto, ma che lo sia per il Sì... ho ben più di un forte dubbio. E, visto che ne hai facoltà e capacità (come dimostra l'intergruppo parlamentare per la legalizzazione della cannabis), perché non essere promotore di un disegno di legge costituzionale per la cancellazione del quorum dall'art. 75?

 

Enea Sansi

 

 

1 TESTO LEGGE COSTITUZIONALE (G.U. n. 88 del 15/04/2016).

Art. 15. (Modifica dell'articolo 75 della Costituzione).

1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 75. – È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum». (Sono evidenziati i ritocchi e le integrazioni rispetto al testo vigente, ndr).

2 Quanti dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati non risulteranno più iscritti nelle liste elettorali (per decesso o per altre cause) nel momento di referendum celebrati anni dopo? Ricordate, di già, le denunce radicali circa il mancato aggiornamento (e la relativa mancata trasparenza) delle liste elettorali per la determinazione di quorum mancati per lo zero virgola?


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Dir. responsabile Enea Sansi - Reg. Trib. Sondrio n. 208 del 21/12/1989 - R.O.C. N. 7205 I. 5510 - ISSN 1124-1276