Mozione su legge 40 presentata ieri al Sento 
Per iniziativa dei senatori Poretti, Perduca, Bonino e Carofiglio
21 Settembre 2012
 

Il Senato,

 
premesso che:

il 28 agosto 2012 la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia perché la legge n.40 del 2004 che non consente l’accesso alle tecniche di fecondazione in vitro alle coppie fertili con malattie genetiche e pertanto viola l’articolo 8 della Carta Europea dei Diritti dell’Uomo.

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si è espressa sul caso di una coppia italiana portatrice di fibrosi cistica che, dopo aver avuto un figlio affetto da questa grave patologia, per evitare di trasmettere la malattia genetica alla prole desiderava accedere alla fecondazione medicalmente assistita con indagine diagnostica sull’embrione, accesso precluso dagli articoli 1 commi 2 e 4 L. 40 del 2004;

Nel procedimento dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si è costituito il Governo a difesa della Legge 40 del 2004, e contro del divieto di accesso alle tecniche di fecondazione in vitro per le coppie fertili prescritto della legge n. 40 del 2004, con un amicus curiae, ammesso dal Presidente della Corte EDU, le Associazioni Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, Amica Cicogna, Cerco un bimbo, l’Altra Cicogna, tutte con 60 parlamentari; per la Camera Dei Deputati: Marco Beltrandi, Rita Bernardini,Maria Antonietta Farina Coscioni, Giuseppe Giulietti, Sandro Gozi, Giancarlo Leaner, Cesare Marini, Matteo Mecacci, Giovanna Melandri, Chiara Moroni, Siro Morrocu, Flavia Perina, Daniela Sbrollini, Jean Leonard Touadi, Maurizio Turco, Elisabetta Zamparutti, Rosa Maria Villecco; per il Senato della Repubblica: Mauro Agostini, Maria Teresa Bertuzzi, Tamara Blazina, Emma Bonino, Anna Maria Carloni, Felice Casson, Franca Chiaromonte, Ombretta Colli, Gerardo D’ambrosio, Antonio Del Pennino, Silvia Della Monica, Roberto Della Seta, Roberto Di Giovan Paolo, Francesco Ferrante, Carlo Fontana, Vittoria Franco, Rita Ghedini, Manuela Granaiola, Maria Ieddi, Giovanni Iegnini, Maria Fortuna Incostante, Massimo Livi Bacci, Andrea Marcucci, Francesca Maria Marinaro,Claudio Micheloni, Adriano Musi, Paolo Nerozzi, Magda Negri, Elio Massimo Palmizio, Antonio Paravia, Carlo Pegorer, Marco Perduca, Roberta Pinotti, Donatella Poretti, Giancarlo Sangalli, Luciana Sbarbati, Gian Piero Scanu, Alberto Tedesco, Vincenzo Maria Vita, Carlo Vizzini; per l’ Europarlamento: Niccolò Rinaldi, Gianni Vattimo, Andrea Zanoni.

La Corte EDU nelle motivazioni della decisione del 28 agosto 2012, chiarisce che la nozione di “vita privata”, ai sensi dell’articolo 8 Carta EDU, che risulta violato dalla Legge 40/04, è un concetto ampio che comprende, tra gli altri, il diritto dell’individuo di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani (Niemietz c. Germania 16 Dicembre, 1992, § 29, serie A n ° 251-B), il diritto di “sviluppo personale” (Bensaid c. Regno Unito, no 44599/98, § 47, CEDU 2001-I), o il diritto di autodeterminazione (Pretty c. Regno Unito, n ° 2346/02, § 61, CEDU 2002-III).

Il Tribunale rileva che secondo la legge italiana, la possibilità di accedere alla procreazione medicalmente assistita è aperto solo alle coppie infertili o e all’uomo fertile portatore di malattie a trasmissione sessuale malattie virali (HIV, epatite B e C.) (cfr. articolo 4, paragrafo 1 della legge n. 40/2004 e del decreto del Ministero della Salute n. 31639 del 11 aprile 2008). I ricorrenti non fanno parte di questi gruppi di persone, non possono accedere alla procreazione medicalmente assistita. Il divieto in questione è quindi una ingerenza nel diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata e familiare.

Pertanto, data l’inconsistenza del sistema giuridico italiano per diritti di cui sopra, la Corte EDU ritiene che l’ingerenza nel diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata e familiare è stata sproporzionata. Pertanto, l’articolo 8 della Convenzione è stato violato nel caso di specie. Per questi motivi i giudici della Corte EDU all’unanimità ha dichiarato il ricorso ricevibile per quanto riguarda la denuncia ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione e dichiarato che con la legge 40/04 vi è stata una violazione dell’articolo 8 della Convenzione. Ha condannato lo Stato italiano a versare ai ricorrenti congiuntamente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva in conformità con l’articolo 44 § 2 della Convenzione, i seguenti importi: i) 15.000 EUR (quindicimila euro), più qualsiasi tassa che può essere a carico fiscale per il danno non patrimoniale; ii) 2.500 EUR (2.500 €), più qualsiasi tassa che può essere a carico fiscale dalle ricorrenti per i costi e le spese; b) che a partire dalla scadenza di detto periodo fino al pagamento (importi che possono essere versati su un interesse semplice ad un tasso pari al tasso di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali).

Il Ministro della Salute Renato Balduzzi, a seguito della sentenza citata ha ribadito più volte tramite dichiarazioni alla stampa che il Governo è intenzionato a presentare ricorso avverso questa decisione.

Sono 17 le volte che la legge 40 del 2004 è stata al vaglio dei tribunali, e numerose in questo contesto sono le decisioni dei Tribunali che affermano il diritto della coppia a conoscere lo stato di salute dell’embrione su cui il medico può effettuare indagini cliniche diagnostiche ai sensi della Legge 40/04 art. 14 comma 5 e 13 comma 2. Si segnalano le seguenti decisioni in materia di diagnosi preimpianto da eseguire ai sensi della legge 40 del 2004: Tribunale di Cagliari 24 settembre 2007, Tribunale di Firenze 17 dicembre 2007. Il TAR Lazio, sez III, 21 gennaio 2007 n. 398 ha dichiarato illegittima per eccesso di potere la specifica norma che consentiva la sola indagine osservazionale contenuta delle Linee Guida Ministeriali 21 luglio 2004 cancellandola dal sistema con efficacia erga omnes. Il Ministro della Salute Livia Turco in esecuzione della decisione del Tar Lazio emana nuove Linee Guida che aprono l’accesso alle tecniche di fecondazione in vitro anche ai maschi fertili portatori di patologie virali che sono da considerarsi infecondi poiché per non trasmettere il virus al partener e al nascituro evitano rapporti non protetti. In tema di accesso alla fecondazione assistita per coppie fertili si ricordano le seguenti decisioni: Bologna giugno 2009, Tribunale di Salerno gennaio 2010, Tribunale di Salerno luglio 2010. Attualmente in Italia la diagnosi dell’embrione viene eseguita in molti centri di fecondazione medicalmente assistita che applicano fecondazione in vitro.

Nel panorama legislativo europeo la diagnosi preimpianto è consentita nei seguenti paesi: Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania (con alcune restrizioni), Grecia, Irlanda, Italia (con restrizioni per le coppie fertili), Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Norvegia,Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (con alcune restrizioni), Svezia Ungheria.

Negare alle coppie fertili italiane la possibilità di accedere ad una diagnosi per cui necessita la fecondazione in vitro al fine di esaminare lo stato di salute dell’embrione al di fuori del corpo materno, significa sottoporre la donna ad indagini più invasive che possono portare al ricorso all’interruzione di gravidanza previsto dalla legge 194. Significa altresì violare un principio di uguaglianza nell’accesso alle cure perché la coppia infertile può ottenere l’indagine preimpianto e la coppia fertili che non può accedere alla fecondazione assistita perché non è infertile, non può richiedere l’esame dell’embrione. Risulta disattesa in tal senso anche la giurisprudenza costituzionale in materia di tutela della salute della donna (Corte Cost. sentenza n.27/75).

 

La legge n. 40 del 2004, sin dal dibattito e dalla successiva approvazione ha dimostrato la mancanza di fondamento giuridico e scientifico, le relazioni al Parlamento che annualmente sono state depositate ai sensi degli art. 15 del dettato fino al 2009 hanno evidenziato un calo delle gravidanze e delle nascite, e un aumento delle gravidanze a rischio plurime. Dopo la dichiarazione d’incostituzionalità nel 2009 di alcune parti della legge 40/04, sono aumentate le gravidanze e diminuiti i danni alla salute della donna con aumento di nati. L’ultima relazione al Parlamento riporta testualmente che «In particolare, per le tecniche a fresco di II e III livello, i cicli iniziati nel 2010 hanno mostrato un ulteriore incremento del 9,9% rispetto all’anno 2009 (52.676 cicli iniziati nel 2010 contro 47.929 cicli iniziati nel 2009), le gravidanze ottenute un incremento del 10,5% (10.988 nel 2010 contro 9.940  nel 2009), i nati vivi un incremento del 15,5% (9.286 nel 2010 contro 8.043 nel 2009)».

Dopo l’intervento della Corte EDU sul divieto di accesso alle tecniche di fecondazione per la coppia fertile, che dovrebbe produrre per il rispetto dei diritti dei cittadini italiani, cittadini comunitari, solo l’immediato adeguamento della Legge n. 40 alla Carta EDU, rimangono da affrontare con l’intervento della Corte Costituzionale il divieto di applicazione di tecniche eterologhe e il divieto di utilizzo per la ricerca scientifica di embrioni non idonei per una gravidanza.

 

Impegna il Governo a:

- non presentare ricorso alla Grande Camera della Corte europea dei Diritti dell’Uomo contro la sentenza del 28 agosto 2012, al fine di tutelare i diritti delle coppie fertili italiane portatrici di malattie genetiche che desiderano un figlio a cui non sia trasmessa la malattia dei genitori ricorrendo alla diagnosi preimpianto dell’embrione, al pari di quanto previsto per le coppie infertili, e nella maggioranza dei Paesi europei e nel mondo.

- ad assumere tutte le iniziative idonee a rispettare la sentenza di Strasburgo tramite l’adeguamento della legge 40 del 2004, anche ampliando il concetto d’infertilità dettato dalle Linee Guida che già oggi estendono lo stesso ad altre categorie di malati che sono fertili.

 

Poretti, Perduca, Bonino, Carofiglio


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Dir. responsabile Enea Sansi - Reg. Trib. Sondrio n. 208 del 21/12/1989 - R.O.C. N. 7205 I. 5510 - ISSN 1124-1276