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Salvatore Nocera. Inclusione degli alunni con disabilità e rito ambrosiano
Salvatore Nocera
Salvatore Nocera 
11 Aprile 2011
 

Col decreto interministeriale trasmesso dal Ministero dell’Istruzione n. 21 del 14 marzo 2011 il MIUR, in collaborazione col Ministro dell’Economia, detta le norme per la formazione delle classi e per gli organici di diritto per l’anno scolastico 2011-12. Gli articoli che riguardano l’inclusione degli alunni con disabilità sono specificamente l’art 3 sulla formazione delle sezioni e classi della scuola dell’infanzia e primaria, l’art. 8 sulla scuola secondaria di I e II grado, l’art. 12 sull’organico di sostegno e l’art. 15 sugli organici di fatto.

L’art. 3 ribadisce il principio che la formazione delle classi debba avvenire «secondo i criteri ed i parametri di cui al dpr n. 81/09» regolamento sulla formazione delle classi. In tale dpr all’art. 5 comma 2 è stabilito che le classi con alunni con disabilità debbono «di norma» essere costituite con 20 alunni. Il termine «di norma» indica che possono esservi eccezioni e l’eccezione è espressamente prevista nell’art. 4 dello stesso dpr, dove è detto che i parametri dei successivi articoli possono essere superati sino ad un massimo del 10%. Ciò significa che, in caso di eccesso di iscrizioni le prime classi con alunni con disabilità possono arrivare al massimo a 22 alunni.

L’art. 8 del decreto sugli organici al comma 1 esplicita che le risorse da assegnare ad ogni scuola debbono tener conto delle esigenze degli alunni con disabilità.

L’art. 12 ribadisce che gli organici di diritto di sostegno debbono essere incrementati secondo la normativa precedente, a differenza degli altri che invece subiscono forti decurtazioni.

Inoltre deve esservi una distribuzione equilibrata, fra i diversi gradi di scuola e le diverse classi, delle dotazioni assegnate, tenendo anche conto delle altre risorse umane che debbono essere assegnate dagli Enti locali, cioè gli assistenti per l’autonomia e la comunicazione.

Si riprende la Sentenza della Corte costituzionale n. 80/10 sul ripristino delle deroghe per il sostegno nei casi di gravità, per ripristinare l’obbligo dei Dirigenti scolastici di stipulare contratti a tempo determinato con supplenti specializzati per garantire le ore in deroga.

A tal proposito il comma 4 prevede la possibilità di dare incarichi anche a docenti di ruolo.

A mio avviso, tale possibilità deve intervenire solo dopo che siano esaurite le graduatorie di supplenti specializzati, poiché l’art. 14 comma 6 della L. n. 104/92 stabilisce che nessuna utilizzazione di docenti di ruolo può essere data a docenti non specializzati se prima non sono esaurite le graduatorie dei supplenti specializzati.

Il successivo comma 5 ribadisce che per la certificazione degli alunni con disabilità che hanno diritto al sostegno si applica il dpcm n. 185/06. E questa è una norma che fuga dubbi ed errori in cui sono incorsi alcuni uffici scolastici provinciali del Piemonte, della Toscana e della Puglia che volevano, invece, applicare il recente art. 20 della L. n. 102/09 che modifica le commissioni di accertamento, introducendo un medico dell’INPS e rendendo più complessa e lunga la procedura, con gravi ritardi per il rilascio delle certificazioni in tempo utile per le iscrizioni.

Il comma 6 prevede l’opportunità di accordi fra amministrazione scolastica ed altri enti pubblici per garantire un’equa distribuzione sul territorio regionale delle diverse risorse umane e materiali a supporto dell’inclusione, anche tramite la costituzione di reti di scuole.

Il comma 7 è di fondamentale importanza, poiché stabilisce che le sezioni e le classi delle scuole di ogni ordine e grado che accolgono alunni con disabilità debbono essere costituite secondo i criteri ed i parametri del dpr n. 81/09 e cioè, di norma con 20 alunni, e solo nel caso che siano presenti in una classe più di due alunni con disabilità, in tali classi diviene insuperabile obbligatoriamente la presenza di 20 alunni.

Ciò significa, a mio avviso, che se in una classe è presente un solo alunno con disabilità, la classe non può avere più di 22 alunni in forza della eccezione, prevista dall’art. 4 dello stesso dpr, di cui si è detto sopra; se sono presenti due alunni con disabilità non si dovrebbe superare il numero di 21 alunni e con 3 alunni con disabilità si deve mantenere il numero insuperabile di 20 alunni; ciò per un criterio di gradazione di qualità o minore disagio per la didattica.

Quanto alla eventualità che si superi il numero di 3 alunni con disabilità per classe, personalmente riterrei ciò inopportuno e comunque in contrasto coi criteri di qualità sanciti nelle Linee-guida ministeriali del 4 agosto 2009.

Inoltre la presenza di due o tre alunni con disabilità nella stessa classe deve essere eccezionale e comunque non deve riguardare alunni con disabilità gravi. Ciò per criteri di ragionevolezza e di qualità della didattica non solo nei confronti degli alunni con disabilità ma pure dei loro compagni.

Un’indicazione in tal senso viene dalla chiusa del paragrafo sui posti di sostegno contenuto nella circolare che trasmette il decreto, nella quale «si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni con disabilità, nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di GRAVE DISABILITÀ (non si usa il plurale “gravi disabilità”), la formazione delle stesse con più di 20 alunni».

Purtroppo di questo avviso non è stato L’Ufficio scolastico regionale della Lombardia che ha diramato una circolare del 21 marzo con la quale invece si invitavano i Dirigenti scolastici a non tener in alcun conto la norma dell’art. 5 comma 2 del dpr n. 81/09 relativo alla formazione di classi con non più di 20 alunni in presenza di alunni con disabilità.

Questa circolare dell’USR della Lombardia sembra non solo inopportuna, ma in contrasto con quanto stabilito dal decreto e dalla circolare ministeriale di trasmissione e quindi palesemente illegittima. Non ha alcuna rilevanza la spiegazione fornita dall’USR che questa è la fase dell’organico di diritto per poi ricostituire classi da 20 in organico di fatto. Infatti l’art 15 del decreto in esame, concernente proprio l’organico di fatto stabilisce che non potranno aversi modifiche per casi già esaminati in organico di diritto e comunque non risolti entro il 31 agosto. Ciò significa che se in organico di diritto si formano classi da 27 o più alunni, come prevede la circolare ambrosiana, in organico di fatto tali classi non potranno essere ridotte e, qualora le famiglie e le associazioni sollecitassero la riduzione, se questa non intervenisse, con l’autorizzazione dell’USR entro il 31 agosto, essa non sarebbe più possibile.

Non è poi chi non veda come l’orientamento dell'Ufficio scolastico ambrosiano favorisca la deriva di delega della presa in carico dell’inclusione scolastica da parte dei docenti curricolari ai soli docenti per il sostegno; infatti con classi numerose e superaffollate da alunni con disabilità, i docenti curricolari hanno buon gioco a dire che essi hanno troppi alunni cui badare e non possono seguire gli alunni con disabilità. Ciò determina il circolo vizioso della via giudiziale all’inclusione scolastica; infatti i genitori degli alunni con disabilità, abbandonati dai docenti curricolari quando mancano i docenti per il sostegno, continueranno a proporre cause, sempre vinte sino ad oggi, per ottenere il numero massimo delle ore di sostegno, in modo che i figli possano svolgere didattica, anche se non in modo integrato. Così più sono affollate le classi, per motivi di risparmio, più verranno richieste ore maggiori di docenti per il sostegno con aggravio della spesa pubblica che si voleva risparmiare. Non è quindi l’aumento del numero di ore di sostegno, provocato dalla Sentenza n. 80/10 della Corte costituzionale citata, a determinare la necessità di aumento del numero di alunni per classe; ma proprio il contrario, poiché quanti ci battiamo per l’inclusione scolastica di qualità abbiamo sempre sostenuto che l’inclusione va fatta dai docenti curricolari anche con poche ore di sostegno; ma se i docenti curricolari hanno classi numerose, debbono trascurare gli alunni con disabilità, con tutto ciò che ne consegue.

Per questo, se non vi saranno ripensamenti da parte dell’USR Lombardia, le associazioni si vedranno costrette ad agire giudizialmente.

In concreto ciò significa che il “rito ambrosiano” che, in campo liturgico, rende più breve l’austerità della Quaresima rispetto a quella ufficiale, nel campo dell’inclusione, rende invece inagibili le norme ministeriali, relativamente, più garantiste verso i diritti degli alunni con disabilità.

 

Salvatore Nocera

Vicepresidente nazionale FISH Onlus

Federazione italiana per il superamento dell'handicap


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