Senato: oggi si cancelli una delle tante discriminazioni tra figli naturali e legittimi
06 Ottobre 2010
 


Non tutti i figli sono uguali e la legge italiana fa scontare a loro le colpe e i peccati dei genitori. È questo il senso del nostro codice civile quando distingue i figli naturali e quelli legittimi, quando permette discriminazioni ereditarie o quando arriva perfino a negare lo status filiationis ai figli nati da relazioni incestuose.

Tra le differenze non più sostenibili c'è quella dei tribunali diversi che trattano le questioni dei figli. Così accade che quando due genitori si separano le loro responsabilità reciproche e nei confronti dei figli vengono trattate dal tribunale ordinario se i genitori erano sposati, se non lo erano il tribunale di riferimento è quello dei minorenni, perfino con riti diversi non esistendo alcuna norma sulle coppie di fatto e le unioni civili.

Esistono anche problemi pratici che forse è utile ricordare.

Basti solo pensare che i Tribunali ordinari sono 165, ben più delle province, i Tribunali per i minorenni sono 29, sedi distaccate incluse, ossia hanno una distribuzione sostanzialmente regionale. Questo significa che molto spesso la coppia che si separa:

- presumibilmente avrà tempi di attesa più lunghi;

- deve spostarsi per accedere al tribunale;

- deve scegliere l'avvocato a caso, in una città che non è la propria;

- oppure deve pagare la trasferta al proprio avvocato locale;

- oppure deve pagare il proprio avvocato e in più l'avvocato domiciliatario.

Portare ogni problema attinente ai figli minori, legittimi o naturali, davanti allo stesso tribunale è un atto dovuto da parte del legislatore per cancellare le discriminazioni esistenti, per cui sosterremo l'approvazione del ddl sulla potestà genitoriale oggi all'esame dell'aula.

A questo link gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati al ddl “Modifiche al codice civile in materia di potestà genitoriale” (AS n. 1211 e 1412) con il senatore Marco Perduca:

- sulla responsabilità genitoriale e per la modifica dell’art. 155 c.c. sull’affido condiviso;

- per i diritti dei figli naturali e la loro uguaglianza con i figli legittimi;

- per i diritti dei figli incestuosi e la loro riconoscibilità.

 

Donatella Poretti


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