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Parcheggi per autocaravan. I Comuni violano il Codice della strada 
Interrogazione al ministro dei trasporti
27 Luglio 2007
 

Sempre più Comuni, violando il Codice della Strada, pongono divieti di sosta e sbarre agli ingressi dei parcheggi per impedire la sosta agli autocaravan, installando segnaletica stradale formalmente e sostanzialmente irregolare o illegittima in quanto in contrasto con le norme specifiche dettate dal Codice della Strada. Tutto questo non trova alcuna giustificazione: l'autocaravan è infatti un autoveicolo a tutti gli effetti che si guida con la patente B, di cui si paga il bollo e, che potendo circolare, deve anche poter esser parcheggiato. Ai sensi dell’articolo 185 del Codice della Strada e dei reiterati interventi a cura del Ministero dei Trasporti, non si può escludere la circolazione degli autocaravan (autoveicolo ai sensi dell’articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo ad altre categorie di autoveicoli.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, per far fronte a questo problema, lo scorso febbraio ha inoltrato al Ministero dei Trasporti una istanza formale circa la «Corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del Codice della strada in materia di circolazione delle autocaravan».

Il Ministero dei Trasporti ha risposto inviando una relazione completa ed esaustiva delle norme che regolano la materia della circolazione e sosta delle autocaravan.(1) Purtroppo, però, le istituzioni direttamente coinvolte a fare osservare il Codice della Strada in ambito Comunale e Provinciale, cioè Sindaci e Prefetti, non hanno ricevuto questa documentazione e continuano con le loro violazioni.

Con questa interrogazione chiediamo al Ministero dei Trasporti se non ritenga necessario per evitare il perpetuarsi di queste violazioni, di inoltrare a Prefetti e Sindaci – come previsto per legge –(2) in forma di circolare o direttiva, la lettera inviata all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti.

 

Onn. Donatella Poretti, Giovanni Crema, Marco Beltrandi,
Sergio D'Elia, Bruno Mellano, Maurizio Turco
,
della Rosa nel Pugno

 

 

(1) La lettera del Ministero dei Trasporti è visibile a questo link, cliccando sulle sei pagine titolate «Numana 2007 04 02 Ministero Trasporti».

(2) Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Codice della strada che cita: «Il Ministro dei lavori pubblici (ora Ministero dei Trasporti) puo' impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all'art. 2».


 
 
 
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Dir. responsabile Enea Sansi - Reg. Trib. Sondrio n. 208 del 21/12/1989 - ISSN 1124-1276 - R.O.C. N. 32755 LABOS Editrice
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