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Rette Residenze Sanitarie Assistenziali. Due nuove sentenze pro-degenti 
Schizofrenia dei tribunali annulla certezza del diritto
17 Febbraio 2010
 

Si accumulano sentenze e ordinanze di vari Tar sui pagamenti delle rette delle case di riposo e delle Residenze Sanitarie Assistenziali (Rsa) a carico di degenti ultrasessantacinquenni non autosufficienti, parenti degli stessi e Comuni. La legge attribuisce questi oneri a Comuni e Asl, con la partecipazione dell'utente solo secondo i redditi del proprio Isee e non di quello familiare.

Quando però il degente va in causa contro la pubblica amministrazione per far valere i propri diritti, è impossibile prevedere cosa farà il Tar Toscana oggi, cosa deciderà il Tar Lombardia domani. Non solo: impossibile prevedere se la materia stessa sia competenza dei giudici amministrativi o ordinari. Questi ultimi, con riferimento giurisprudenziale nella Corte di cassazione si dichiarano competenti; i primi, rifacendosi agli orientamenti del Consiglio di Stato, altrettanto! Insomma, regione o provincia che vai, regolamento e sentenza che trovi.

In questo contesto commentiamo due sentenze:*

1 - Tar Sardegna n. 1562/2009 depositata il 24 ottobre 2009: ad ottobre ha accolto alcune delle richieste di un cittadino fondandosi sull'interpretazione della normativa Isee (Legge 109/1998, art. 3 comma 2 ter novellato dalla legge 130/2000) che impone un calcolo della compartecipazione dell'utente ai costi di ricovero in base ai soli propri redditi. Non solo, ma afferma che nessuna legge regionale sarda può derogare al quadro normativo nazionale.

Una vittoria di cui ci rallegriamo. Peccato che appena pochi mesi prima, in un caso analogo e in riferimento a medesima normativa e medesima materia, il medesimo Tar avesse concluso con un rigetto per difetto di giurisdizione.

Altrettanti ripensamenti sono avvenuti in Toscana. Il Tar fiorentino (ancora si attendono i pronunciamenti nel merito di due cause vinte in fase cautelare), in cause identiche, a distanza di pochi mesi ha ribaltato il proprio orientamento sulla mera interpretazione di una norma, che ieri intendeva come A, ma che oggi intende come B.

2 - Tar Brescia del 14 gennaio 2010 n. 18/2010: questo Tar, che sin qui ha emesso numerose pronunce a favore dei degenti in Rsa, in questa sentenza sembrerebbe attenuare la portata del proprio orientamento favorevole. Pur ribadendo che i contributi dell'utenza alle rette di degenza siano parametrati ai soli redditi del paziente, ha tuttavia aperto alla possibilità che l'amministrazione valuti, se di particolare importanza, anche l'Isee familiare.

Nulla di grave, in Lombardia il paziente ad oggi continua ad avere la meglio. Ma ciò dà il senso che nulla è deciso, nulla è certo, nulla è preventivabile per l'utente della giustizia.

Chi vuol far valere un diritto non ha certezza, non sa e non può sapere, nemmeno con l'aiuto dei legali, le prospettive di successo di fronte al proprio Tar o al proprio giudice ordinario. Non può sapere nemmeno da quale giudice andare, né se quanto argomentato nella regione Emilia-Romagna valga anche in Abruzzo o in Sicilia.

 

Grave, ma del resto... ogni giudice una testa.

Ma addirittura l'utente non saprà come verrà letta una frase dallo stesso giudice che fino a ieri (ribadiamo ieri) la leggeva e interpretava in un modo, piuttosto che in un altro...

 

Claudia Moretti, legale Aduc

 

 

* Si ringrazia l'Avv. Franco Trebeschi che ci ha segnalato le sentenze.


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