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Gianfranco Cordì. «La forza della vita reale»: Carl Schmitt e l’eteroclito
27 Settembre 2011
 

Le categorie del «politico». Saggi di teoria politica di Carl Schmitt (Plettenberg, 11 luglio 1888 – 7 aprile 1985) edito da Il Mulino (1972), a cura di Gianfranco Miglio e Pierangelo Schiera, si presenta fin da subito come un documento molto importante per capire l’opera e il pensiero di questo eminente «giurista» tedesco. Il volume, composto da «una silloge italiana degli scritti politici di Carl Schmitt» (dalla «Presentazione» di Gianfranco Miglio), si articola in sei saggi scritti nel periodo di tempo intercorso tra il 1922 e il 1953. Trent’anni quasi esatti dell’attività speculativa di questo pensatore, visti attraverso una scelta di scritti «compiuta di comune accordo con l’autore» (dall’«Avvertenza» di Pierangelo Schiera). Schmitt, dunque - pur non trovandoci (nel caso in questione) in presenza di un’opera sistematica -, viene egualmente caratterizzato al meglio da questo volume antologico nella sua qualità di pensatore non originalissimo ma certamente interessante dal punto di vista della compilazione di una ideale storia del pensiero politico e giuridico. Il contributo a queste discipline, del nostro autore, non è infatti costituito da un apporto sostanziale o rivoluzionario ai temi del diritto, dello Stato e dell’arte di governare la società. Tutt’altro. L’esatta cifra della sua partecipazione al divenire della scienza è quella di un completamento di tesi e argomenti precedentemente dati per acquisiti. In questo senso, Schmitt è quasi un pensatore esotico. Egli racconta di paesi lontani, di mondi curiosi, di situazioni insolite. E proprio in questa direzione (in direzione dell’insolito), infatti, Schmitt centra tutta la propria riflessione sul diverso, sul difforme, sul dissimile. Egli scrive infatti a un certo punto: «Non v’è bisogno che il nemico politico sia moralmente cattivo, o esteticamente brutto; egli non deve necessariamente presentarsi come concorrente economico e forse può anche apparire vantaggioso concludere affari con lui. Egli è semplicemente l’altro, lo straniero (der Fremde) e basta alla sua essenza che egli sia esistenzialmente, in un senso particolarmente intensivo, qualcosa d’altro e di straniero, per modo che, nel caso estremo, siano possibili con lui conflitti che non possano venire decisi ne attraverso un sistema di norme prestabilite ne mediante l’intervento di un terzo “disimpegnato” e perciò “imparziale”». Il nemico è dunque perciò il differente, quello che si scosta dalla norma, quello che non può essere spiegato dalla legge, il non regolabile. Questo diverso è lo straordinario che si presenta, ad un certo punto, in un universo («il mondo politico è un pluriverso non un universo» afferma a questo proposito Schmitt) del tutto ordinario. Esso è lo sfuggente, l’inatteso, il recalcitrante, l’imprevedibile. Schmitt definisce questo oggetto con il tratto dello «stato d’eccezione». Vale la pena, a questo riguardo, riportare per intero la perentoria frase che, appunto, apre il saggio “Teologia politica. Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità”: «Sovrano è chi decide sullo stato d’eccezione». Non, dunque, durante il corso normale delle cose può essere esercitata la potestà suprema, ma solo nello spazio dell’epifania di un caso-limite, di uno stato di emergenza, di un punto di rottura, di una fase estrema, di un evento del tutto irregolare, di un istante-limite.

Su queste basi, Schmitt, come abbiamo visto, fonda la signoria di un momento «politico» che trova il proprio acme nell’atto della decisione. «Ogni concreta decisione giuridica contiene un momento di indifferenza contenutistica, poiché la conclusione giuridica non è deducibile fino in fondo dalle sue premesse, e la circostanza che una decisione è necessaria resta un momento determinante di per se». «Il fatto che la decisione sia stata presa nel luogo opportuno rende la decisione stessa relativamente -ma in certe circostanze anche assolutamente- indipendente dalla giustezza del suo contenuto e rende superflua ogni ulteriore discussione in merito, se pur vi siano ancora dubbi». «Dal punto di vista del contenuto della norma che sta a fondamento ogni momento decisionale costitutivo specifico è qualcosa di nuovo e di esterno. In senso normativo, la decisione è nata da un nulla». In questo nulla, allora, il potere politico decide all’interno di quel grado che «ha per la giurisprudenza un significato analogo al miracolo per la teologia». Tale deliberazione o risoluzione o scelta implica di per sé l’attribuzione del potere massimo a chi la intraprende. E questo si può verificare solo nel periodo in cui si è pienamente manifestato il diverso, il nolente, l’indocile, il riluttante, il renitente, il riottoso. In relazione alla corrente ordinarietà in cui vige ed ha valore una norma giuridica esiste un occasione nella quale si registra la presenza di un elemento non incapsulabile. Questo diverso è ciò che Schmitt circoscrive non solo per quanto riguarda la definizione di «sovranità», ma anche per quella del cosiddetto «politico». Dichiara dunque Schmitt: «La specifica distinzione politica alla quale è possibile ricondurre le azioni e i motivi politici, è la distinzione di amico (Freund) e nemico (Feind). Essa offre una definizione concettuale, cioè un criterio, non una definizione esaustiva o una spiegazione di contenuto». Dai contrari, Schmitt trae la definizione. La presenza dell’amico e del nemico stabilisce che cosa è di pertinenza a quella sfera di interessi appellata col termine di «politico». Siamo ora in un caso del tutto analogo a quello precedente. Schmitt si serve del principio di non contraddizione della logica classica per ricavare le proprie considerazioni politiche. Il metodo che egli usa, in qualche maniera, è proprio quello logico ma le conseguenze riguardano la vita dello Stato e dei cittadini. Anche prima avevamo visto che dalla riottosità si traeva l’obbedienza. «Il significato della distinzione di amico e nemico è di indicare l’estremo grado di intensità di un’unione o di una separazione, di un’associazione o di una dissociazione; essa può sussistere teoricamente e praticamente senza che, nello stesso tempo, debbano venir impiegate tutte le altre distinzioni morali, estetiche, economiche o di altro tipo». Ma dire «l’estremo grado di intensità» vuol dire indicare il punto di rottura, il caso limite, la situazione topica. Proprio come nell’esempio della designazione della «sovranità» di cui sopra. In quel momento cruciale, si prende la decisione e nasce il «politico».

Nel corso di questo suo libro, l’autore si sofferma su alcune altre osservazioni. Egli dice infatti: «ogni giurista che, consapevolmente o inconsapevolmente, pone a fondamento del suo lavoro un concetto di “diritto”, intende quest’ultimo o come una regola, o come una decisione, o come un ordinamento e una struttura concreta. In base a ciò si definiscono i tre tipi di pensiero giuridico che noi abbiamo qui distinto». Ed inoltre, relativamente alla precisa descrizione del sostantivo nomos (indicata sulla base della delucidazione del verbo greco nemein inteso come possibile ricettacolo di tre significati: appropriazione, distribuzione e produzione), Schmitt osserva: «ciascuno di questi tre processi – prendere, dividere, elaborare – appartiene completamente all’essenza di ciò che finora, nella storia umana, è apparso come ordinamento giuridico e sociale». La riflessione di Schmitt è tutta rivolta all’«essenza» dell’ordinamento giuridico. Egli, in qualche modo, ha isolato una specifica branca del sapere umano ed ha, altresì, isolato un singolo caso (lo «stato d’eccezione») all’interno di quella disciplina. Schmitt, due volte, si comporta cioè da osservatore sperimentale di laboratorio nei confronti della propria materia. E giunge così ad alcune conclusioni che prediligono la libertà nei confronti della costrizione. Intendendo lo «stato d’eccezione» come il periodo libero (in termini di dottrine politiche: diremmo lo stadio dell’anarchia rispetto a quello dell’ordine) ovvero non chiudibile, non rivestibile da alcuna griglia interpretativa onniavvolgente. Proprio a questo riguardo, Schmitt sottolinea che «l’eccezione è più interessante del caso normale. Quest’ultimo non prova nulla, l’eccezione prova tutto; non solo essa conferma la regola: la regola stessa vive solo dell’eccezione». È il punto-limite a produrre l’ordinamento giuridico: «il caso d’eccezione, il caso non descritto nell’ordinamento giuridico vigente». Una riflessione questa, dunque, che, imperniandosi sempre sui problemi della legge e della sua concreta applicazione nella società, si sviluppa – con un fare da anatomo-patologo (merce i due isolamenti di cui si è detto) – mediante una valutazione centrale del problema del diverso. Anche nel caso della definizione del «politico», Schmitt dirà che «la sfera del “politico” è determinata, in ultima istanza, dalla possibilità reale di un nemico». Ancora una volta ricompare qui il contraddittorio, l’opposto, il contrario. Quello che restituisce un senso all’ordinamento giuridico. Ecco perché la riflessione di Schmitt si rivela non solo esotica ma anche assimilabile all’offerta tipica della catalogazione. Un punto importante, in questo senso, è che Schmitt si ponga in aperta antitesi con il normativismo di Kelsen. Quest’ultimo, come si sa, dissolve la sovranità nella norma stessa. Mentre per Schmitt quello che conta è la decisione. Più nel dettaglio: per Kelsen lo Stato coincide con l’efficacia oggettiva di una norma impersonale, mentre secondo Schmitt: «il concetto di Stato presuppone duello di “politico”» (ovvero quello fondato sulla contrapposizione tra amico e nemico e quindi sulla rilevanza dell’ «estremo grado di intensità» che conduce ad un'altra polarizzazione). Puntando tutta la sua concentrazione intorno al concetto di «stato d’eccezione» (e quindi, di «diverso»), Schmitt si comporta alla stessa maniera di un artista (di un romanziere, ad esempio) che tenti di fare di un particolare (di una storia particolare - nel caso del romanziere) un’opera d’arte. Solo che, in un secondo momento, il nostro autore affila il proprio rasoio logico e produce delle conseguenze generali: «la regola stessa vive solo dell’eccezione». È come se questa induzione stranissima fosse condotta non su un certo numero di fatti osservati, ma su uno solo. In questa direzione, il contributo del pensiero di Schmitt alla politica ed al diritto non può raggiungere la sfera dell’oblazione originale e genuina ma si ferma ad una collaborazione raccoglitiva. Schmitt ha fatto intravedere, in sostanza, un altro punto di vista, ha portato alla ribalta alcuni nuovi elementi, ha costituito un aspetto inedito della stessa realtà. Egli è un «giurista» che completa il sistema dell’ordinamento giuridico; non lo rinnova e nemmeno lo trasforma.

Oltre che contro il positivismo, i suoi strali vanno come detto anche contro Kelsen: «alla base delle sue identificazione, propria della concezione dello Stato di diritto, fra Stato e ordinamento giuridico, sta una metafisica che identifica legge di natura e legge normativa. Essa deriva da un’impostazione esclusivamente propria delle scienze naturali, riposa sul ripudio di ogni “arbitrio” e cerca di eliminare ogni eccezione dall’ambito dello spirito umano». Saranno proprio le ragioni dello «stato d’eccezione» («estremus necessitatis casus»), dell’arbitrio, del punto di non ritorno, della libertà, della «situazione limite» (Grenzsituationen) - tipica di quella corrente esistenzialistica del pensiero che va da Kierkegaard fino a Jaspers - a condurre la riflessione di Schmitt nella direzione di un pensiero compilatorio piuttosto che sistematico e innovativo. Un pensiero, sicuramente, necessario all’esatta intelligenza del discorso giuridico e politico. Ma, certamente, un pensiero incapace di fare scuola e di realizzare una sintesi effettiva tra il passato e il presente della meditazione globale intorno a tali argomenti.

 

Gianfranco Cordì


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